A CURA GIANLUCA AMARU’, ALESSANDRA FAVA E MARCO FOSSI



CON QUESTO BREVE MANUALE CERCHIAMO DI FARE IL PUNTO SU:

DECRETO LEGGE SU GREEN PASS N°122 del 10 SETTEMBRE 2021, PER STRUTTURE SANITARIE, STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SCOLASTICHE, (Pubblicato su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.217 del 10-09-2021) IN VIGORE DALL’11/9/21.

DECRETO LEGGE SU GREEN PASS N°127 del 21 SETTEMBRE 2021, PER AZIENDE PUBBLICHE, AZIENDE PRIVATE, UFFICI GIUDIZIARI (Pubblicato su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.226 del 21-09-2021) IN VIGORE DAL 22/9/21.



ALCUNI CONSIGLI PRATICI:
• Il datore di lavoro può procedere al controllo della validità del Green Pass del lavoratore attraverso una applicazione o una piattaforma informatica che riveli solo l’identità della persona e la validità del Green Pass.
• Il datore di lavoro non è autorizzato a sapere se il Green Pass sia stato acquisito tramite vaccinazione o tampone, né è autorizzato ad accedere ad altri dati sanitari della persona come più volte indicato anche dal Garante Privacy.
• Il datore di lavoro può procedere tramite soggetti delegati per iscritto al compimento delle attività suddette.
• Il datore di lavoro può procedere anche solo con verifiche a campione, come previsto dalla normativa d’urgenza.
• Ogni altra assunzione di informazione su dati sanitari particolari (ex-sensibili) dei dipendenti potrà essere conosciuta solo dal medico competente dell’azienda.


ANALISI DEL DECRETO LEGGE N°122 DELL’11/0/2021 SU GREEN PASS IN AMBITO SCOLASTICO, FORMAZIONE SUPERIORE E AMBITO SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE
Il Decreto Legge n. 122 dell’11 settembre 2021 (recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale), già in vigore, ha previsto l’estensione dell’obbligo del Green Pass in ambito scolastico, nel settore della formazione superiore e nell’ambito socio sanitario-assistenziale. Il decreto ha inserito l’Art. 9-ter nel Decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52 (contenente Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla Legge n°87 del 17 giugno 2021.

Per gli istituti scolastici l’obbligatorietà del Green Pass è prevista per tutto il personale scolastico (docenti, amministrativi, collaboratori) e per chiunque acceda alle strutture scolastiche, educative per l’infanzia, compreso genitori degli allievi e compresi i lavoratori esterni (personale delle mense, addetti delle imprese di pulizia, cooperative). L’obbligo di green pass vale anche per gli studenti degli Istituti tecnici superiori (Its) e per gli studenti che frequentano università, conservatori e accademie.
L’obbligo non riguarda, invece (almeno al momento) gli studenti ed i soggetti che frequentano i sistemi regionali di formazione.

Il controllo avverrà attraverso la piattaforma SOGEI inserita nel sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, già utilizzato dai dirigenti scolastici per altre finalità. La piattaforma consentirà di visualizzare l’elenco dei pass attivi e non attivi. Per il momento non sono ammessi altri strumenti di controllo ad eccezione della piattaforma precitata.
Il sistema, salvo proroghe, sarà attivo sino al 31/12/21 pv, “fine dello stato d’emergenza” come previsto dal Decreto Legge n. 105 del 2021

Sul proprio sito il Ministero ha precisato:

Tutto il sistema è pensato per salvaguardare la privacy: non è possibile conoscere la motivazione di un eventuale green pass non attivo.

Il Decreto Legge n. 122 dell’11 settembre 2021 ha, altresì, inserito all’interno del Decreto Legge del 1° aprile 2021, n. 44 (avente ad oggetto Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l’art. 4 bis che estende l’obbligo vaccinale alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie ed hospice a partire dal 10 ottobre 2021 sino al 31/12/21, “fine dello stato d’emergenza” come previsto dal Decreto Legge n. 105 del 2021

«Art. 4-bis (Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori
impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e
socio-sanitarie).
– 1. Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo vaccinale
previsto dall’articolo 4, comma 1, si applica altresi’ a tutti i
soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria
attivita’ lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 1-bis.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
3. I responsabili delle strutture di cui all’articolo 1-bis e i
datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle
predette strutture attivita’ lavorativa sulla base di contratti
esterni, assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 17-bis del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, per la finalita’ di cui al primo periodo i
responsabili e i datori di lavoro possono verificare l’adempimento
dell’obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le
modalita’ definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.
4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di
interesse sanitario nonche’ ai lavoratori dipendenti delle strutture
di cui all’articolo 1-bis si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 4, ad eccezione del comma 8, e la sospensione della
prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione
ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene
efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in
mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 4, comma 10.
5. L’accesso alle strutture di cui all’articolo 1-bis in
violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e’ sanzionato ai
sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La stessa sanzione
si applica alla violazione delle disposizioni di cui al comma 3,
primo periodo.».

Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno dettate tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (non ancora emanato), adottato di concerto con il Ministero della Salute, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.





ANALISI DEL DECRETO LEGGE N°127 DEL 21/09/2021 SU GREEN PASS NELLE AZIENDE PRIVATE, PUBBLICHE E NEL COMPARTO “GIUSTIZIA”
Il nuovo decreto legge emanato dal Governo in data 21 Settembre 2021 e recante n°127, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/09/2021 prevede l’impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo, sia nel settore pubblico che privato. In pratica per il lavoratore dipendente, per quello occasionale e per il libero professionista, è obbligatorio possedere il Green Pass e quindi aver fatto la vaccinazione o un tampone a partire dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (termine indicato attualmente come “fine dello stato d’emergenza” dal Decreto Legge n. 105 del 2021).
Il nuovo decreto legge n°127/2021 riguarda le aziende pubbliche, private e gli uffici giudiziari e va completare la normativa vigente introducendo alcune modifiche ed aggiunte al Decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52 (contenente Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla Legge n°87 del 17 giugno 2021.

Analizziamo il nuovo decreto e gli articoli che più interessano aziende pubbliche e private:
L’art. 1 è dedicato alle disposizioni in ambito lavorativo pubblico;
l’art. 2 all’impiego delle certificazioni negli uffici giudiziari
l’art. 3 è sulle disposizioni in ambito lavorativo privato.
Gli altri 5 articoli riguardano disposizioni sui test antigenici rapidi, la durata delle certificazioni Covid, il Contact center e disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative (ad esempio la limitazione di capienza etc, per altro al momento queste disposizioni sono rimandate a ulteriori decisioni del Comitato scientifico).

ART. 1 – Certificazioni verdi in ambito lavorativo pubblico.
Riteniamo utile analizzare anche il primo articolo dal momento che il personale dipendente di imprese e/e cooperative convenzionate con aziende pubbliche o appaltatrici di aziende pubbliche va considerato alla stregua del dipendente pubblico.
PERIODO DI VALIDITA’. Il nuovo DL si applicherà dal 15 ottobre 2021 sino al 31 dicembre 2021, data indicata come termine dello stato di emergenza. E’ evidente che saranno possibili ulteriori proroghe in caso di necessità.
DESTINATARI DELLA NORMA. L’art. 9 quinquies si applica “al personale delle amministrazioni pubbliche, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione vigilanza sui fondi pensione, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilievo costituzionale”. Sono inclusi nel novero anche volontari, lavoratori con contratto di formazione e contratti esterni.
CONTENUTO DELL’OBBLIGO. I soggetti sopra elencati sono obbligati per accedere ai luoghi in cui svolgono attività lavorativa a possedere ed a esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 28 maggio 2021, n. 76. Sono esclusi i soli soggetti esentati dall’obbligo vaccinale.
CONTROLLI. L’obbligo di controllare il possesso e la validità delle certificazioni verdi di chiunque acceda ai luoghi nei quali si svolge l’attività lavorativa, risulta essere previsto in capo al datore di lavoro. Appare evidente come tale termine debba essere inteso nell’accezione più ampia. Per coloro che svolgono “… a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato” i controlli saranno realizzati anche dai rispettivi datori di lavoro (impresa appaltatrice, agenzia di somministrazione lavoro, ente di formazione, associazioni di volontariato, ecc.).
PROCEDURE DI CONTROLLO. Prima dell’entrata in vigore dell’obbligo (15 ottobre 2021), i soggetti deputati alle verifiche dovranno:
a) individuare le modalità operative di esecuzione dei controlli “anche a campione”, “prevedendo prioritariamente, ove possibile” – si legge nel decreto – che siano eseguiti prima dell’accesso ai luoghi di lavoro;
b) nominare formalmente i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi in capo ai Lavoratori e i soggetti incaricati della contestazione delle violazioni degli obblighi
CONTROLLO TELEMATICO. Il DL prevede che le procedure di controllo dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dall’art 9 comma 10 del Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52. Come è noto a seguito di tale previsione è stato emanato il DPCM del 17/6/21 (contenente, all’art. 13, la previsione di utilizzo dell’app Verifica C19), tuttavia non si esclude una possibile e futura previsione di utilizzo di una piattaforma informatica simile (o anche la medesima) creata per il controllo dei Green pass nelle scuole. A differenza dell’app Verifica C19, la piattaforma informatica potrebbe essere uno strumento più efficace per la realizzazione del controllo su grandi numeri di soggetti.
CONSEGUENZE PER I LAVORATORI PUBBLICI SPROVVISTI DEL GREEN PASS. I lavoratori pubblici soggetti all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione, qualora comunichino di esserne sprovvisti o qualora ne siano privi (anche temporaneamente) al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati e dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro viene sospeso fino alla presentazione della certificazione. La certificazione può essere prodotta entro il 31 dicembre 2021 senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Sul punto risulta evidente come il dato relativo al possesso o meno della certificazione e/o all’eventuale assenza del lavoratore, siano informazioni personali particolari ai sensi della normativa europea in materia. Non si esclude che l’Autorità Garante, più volte interpellata sul tema, intervenga nuovamente offrendo precisazioni e specificazioni.
SANZIONI. Il Decreto prevede sanzioni sia per le inosservanze del datore che per quelle del lavoratore. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. Per i lavoratori sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro nel caso in cui gli stessi siano sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza il green pass. Le sanzioni sono erogate dal prefetto.

ART. 2 – Accesso alle aule giudiziarie
Dell’art. 2 pensiamo sia interessante per i datori di lavoro tener presente come le disposizioni sulla verifica del possesso della certificazione verde NON riguardino avvocati, difensori, consulenti, periti, ausiliari dei magistrati estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo.
E’ un punto da tener presente nel caso ci sia un processo di lavoro che riguarda ex-lavoratori ad esempio.

ART. 3 – Accesso al luogo di lavoro in ambito privato
L’art. 3 della nuova decretazione d’urgenza prevede le regole per il controllo e il possesso del Green pass nelle aziende private, alle quali sottolineiamo appartengono anche quei lavoratori del settore sanitario che operano in ambito strettamente privato e non convenzionato.
La nuova decretazione d’urgenza ha introdotto l’art 9 septies all’interno del Decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n°87 del 17 giugno 2021).
ART 9 SEPTIES

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività
è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1, e 9-ter. 2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di
lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di
lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
8. L’accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.
10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.”.
PERIODO DI VALIDITA’. Il nuovo DL si applicherà dal 15 ottobre 2021 sino al 31 dicembre 2021, data indicata al momento come termine dello stato di emergenza. E’ evidente che saranno possibili ulteriori proroghe in caso di necessità.
DESTINATARI DELLA NORMA. L’art 9 septies si applica “a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato” ed “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato” negli ambiti lavorativi precitati. La scelta legislativa dell’Esecutivo è stata quella di evitare un’elencazione dei soggetti destinatari dell’obbligo che pare essere rivolto a chi operi nel settore privato come lavoratore subordinato, come lavoratore dipendente da imprese che eroghino servizi in regime di appalto, come lavoratore autonomo (collaboratore, consulente, fornitore, ecc), come lavoratore interinale, come stagista/tirocinante, come formatore, come volontario.
CONTENUTO DELL’OBBLIGO. I soggetti sopra elencati sono obbligati – qualora intendano accedere ai luoghi in cui l’attività è svolta – a possedere ed a esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Sono esclusi i soli soggetti esentati dall’obbligo vaccinale.
CONTROLLI. L’obbligo di controllare il possesso e la validità delle certificazioni verdi di chiunque acceda ai luoghi nei quali si svolge l’attività lavorativa, risulta essere previsto in capo al datore di lavoro. Appare evidente come tale termine debba essere inteso nell’accezione più ampia e quindi si riferisca al “soggetto che organizza e dirige l’attività di impresa in ambito privato”. Per coloro che svolgono “… a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato” i controlli saranno realizzati anche dai rispettivi datori di lavoro (impresa appaltatrice, agenzia di somministrazione lavoro, ente di formazione, associazioni di volontariato, ecc.).
PROCEDURE DI CONTROLLO. Prima dell’entrata in vigore dell’obbligo (il 15 ottobre 2021), i datori di lavoro dovranno:
a) individuare le modalità operative di esecuzione dei controlli – anche “a campione” – che dovranno essere eseguiti prima dell’accesso ai luoghi di lavoro;
b) nominare formalmente i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi in capo ai Lavoratori. Osserviamo che la norma sollevai molti dubbi nella parte in cui prevede la possibilità di controlli “a campione” in quanto non si capisce come venga calcolato il campione, ad esempio.
Il DL prevede che le procedure di controllo dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dall’art 9 comma 10 del Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52. Come è noto a seguito di tale previsione è stato emanato il DPCM del 17/6/21 (contenente, all’art 13, la previsione di utilizzo dell’app Verifica C19), tuttavia non si esclude una possibile e futura previsione di utilizzo di una piattaforma informatica simile (o anche la medesima) creata per il controllo dei green pass nelle scuole. A differenza dell’app Verifica C19, la piattaforma informatica potrebbe essere uno strumento più efficace per la realizzazione del controllo su grandi numeri di soggetti.
CONSEGUENZE PER I LAVORATORI SPROVVISTI DEL GREEN PASS. I lavoratori soggetti all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione, qualora comunichino di esserne sprovvisti o qualora ne siano privi (anche temporaneamente) al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Tale situazione produce il venir meno dell’obbligo del datore di corrispondere la retribuzione ed ogni altro compenso, o emolumento, comunque denominato, pur essendo previsto il diritto del lavoratore alla conservazione del rapporto di lavoro sino al 31/12/21. Il decreto specifica come l’assenza ingiustificata – in questa ipotesi – non consenta al datore di lavoro di dar corso a provvedimenti in ambito disciplinare.
Sul punto risulta evidente come il dato relativo al possesso o meno della certificazione e/o all’eventuale assenza del lavoratore, siano informazioni personali particolari ai sensi della normativa europea in materia. Non si esclude che l’Autorità Garante, più volte interpellata sul tema, intervenga nuovamente offrendo precisazioni e specificazioni.

I LAVORATORI SPROVVISTI DEL GREEN PASS NELLE IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI. La norma relativa alle conseguenze per i lavoratori sprovvisti di green pass contiene una previsione specifica per le imprese con meno di 15 dipendenti. In questo caso la situazione è differente: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
Nel caso in esame la sospensione è una mera facoltà del datore (“il datore di lavoro può sospendere il lavoratore …”).
SANZIONI. Il Decreto prevede sanzioni sia per le inosservanze del datore che per quelle del lavoratore. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. Per i lavoratori sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro nel caso in cui gli stessi siano sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza il green pass. Le sanzioni sono erogate dal Prefetto. Ai medesimi lavoratori potranno essere comminate – in aggiunta – le sanzioni disciplinari previste dal CCNL, qualora gli stessi siano lavoratori subordinati, ovvero le sanzioni disciplinari eventualmente previste dagli Ordini Professionali o dalle Autorità di controllo per i lavoratori iscritti ad albi, per gli autonomi e per le altre categorie.

Vista la complessità e la delicatezza della materia non si esclude che il Governo intervenga nuovamente emanando un regolamento ad hoc ovvero delle LINEE GUIDA che disciplinino nel dettaglio tutte le procedure previste dal decreto n°127 del 21/09/21 o introduca ulteriori e diverse disposizioni in sede di conversione.





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